Alessio Piamonti - Norme impianti allarme intrusione

Alessio Piamonti - Norme impianti allarme intrusione

Ci sono varie norme che regolamentano gli impianti di allarme intrusione ma quella forse più importante è la norma CEI 79-3 che non solo indica le prescrizioni per la realizzazione degli impianti di allarme ma fornisce anche altri aspetti di fondamentale importanza.

Delle 92 pagine di cui è composta, ce ne sono una buona parte che riguardano l’analisi del sito, dei beni e di tutti i fattori di influenza che possono concorrere nelle scelte progettuali ed installative del sistema di allarme.

Il capitolo 6 della norma si occupa proprio della progettazione e si concentra molto sul sopralluogo dell’area. Ben 5 allegati normativi (per un totale di 18 pagine) descrivono come poterlo realizzare al meglio.

A questo punto la domanda sorge spontanea: perché il sopralluogo dell’area è così importante?

Sarebbe semplice rispondere “perché lo dice la norma”.

In effetti lo dice e lo ribadisce sovente ma il motivo di fondo è un altro ovvero che se non fai un’accurata analisi non puoi fornire una soluzione ad hoc per quel determinato caso.

Senza l’analisi rischieresti di realizzare un impianto che non garantisce la sicurezza del cliente!

E’ un po’ come fanno alcune grandi aziende che si spacciano come leader del settore antintrusione mentre lungi invece dall’esserlo… di fatti si limitano ad utilizzare soluzioni standard a basso livello tecnologico.

Non mi dilungo oltre su quest’ultimo aspetto anche se meriterebbe un approfondimento visto anche i recenti avvenimenti in cui, a causa della perdita delle registrazioni di un sistema TVCC, c’è stata un’azienda indagata.

Se cerchi un elemento differenziante rispetto alla concorrenza a basso costo che propongono questi competitors, la lettura di questo articolo fa proprio al caso tuo.

La scelta e la progettazione di un impianto di allarme intrusione dipendono da una molteplicità di variabili, che vanno dalla tipologia di ambiente alle esigenze di sicurezza espresse dall’utente.

Partiamo da un semplice presupposto: non esiste un’intrusione standard, un metodo di attacco comune, ripetitivo e medesimo al precedente. Non tutti i malintenzionati agiscono allo stesso modo. Il loro principale obiettivo comune è quello di intrufolarsi per arraffare beni di valore (e non), ma ci può essere distinzione nel modus operandi del malandrino.

C’è chi entra dalla porta, chi dalla finestra, chi spacca il vetro piuttosto che forzare ed aprire l’infisso. Ci sono ladri occasionali, i topi d’appartamento, i ladri acrobatici che si arrampicano per i pluviali e le bande specializzate.

Gli edifici inoltre non sono tutti uguali. Le abitazioni per esempio: alcune hanno le tapparelle, altre gli scuri, altre le inferriate. Se c’è l’inferriata probabilmente sarebbe poco utile installare esclusivamente un sensore che riconosca l’apertura della finestra. Potrebbe ad esempio essere più indicato installare un sensore inerziale (che rileva le vibrazioni) sull’inferriata stessa, così quando il malintenzionato tenta di forzarla o segarla, il sistema di allarme si attiva. E l’allarme suona mentre il malintenzionato è ancora al di fuori dell’abitazione. Oppure invece dell’inerziale, potresti pensare ad una barriera tra l’inferriata e la finestra. Ma per deciderlo devi prima fare le dovute valutazioni sul sito da proteggere e di certo non puoi farle senza aver effettuato un sopralluogo.

Alcuni edifici sono collocati in mezzo al centro urbano, altri sono in periferia, altri in aperta campagna.

Che senso ha, in una casa isolata in aperta campagna, avere solo la sirena esterna? Certo, potrebbe suonare così da intimidire il ladro che probabilmente si darà alla fuga. Ma è chiaro, anche senza leggerlo nella norma CEI 79-3, che in quel caso la sirena esterna non deve essere l’unico dispositivo di segnalazione bensì deve essere un’aggiunta ad un sistema di trasmissione d’allarme (GSM, Voip, telefono, ecc.).

Se la casa è isolata ed il cliente fosse al mare, in caso di effrazione, è infatti necessario che gli arrivi quantomeno una comunicazione e non che il sistema di allarme si limiti a far suonare una sirena che potrebbe non essere udita da nessuno se non dai malintenzionati presenti sul luogo della malefatta.

Ti faccio anche un altro esempio. Ipotizza di ricevere l’incarico per la realizzazione degli impianti di allarme in una serie di villette a schiera o una serie di appartamenti in condominio.

Esternamente, all’apparenza, potrebbero sembrare tutti uguali, mentre è plausibile che internamente siano differenti. Potrebbe variare la posizione del salotto rispetto alla cucina (differenze edilizie), oppure, anche nel caso in cui le stanze fossero simili, potrebbe cambiare l’arredamento, con conseguenze tali da generare dei punti d’ombra, vanificando il volume di captazione dei rivelatori interni.

Ecco perché ogni installazione è differente dalle altre e quindi devi fare un’attenta analisi prima di installare un impianto di allarme intrusione.

L’impianto deve essere idoneo alle esigenze del cliente!

Per questo motivo, ogni qual volta vieni contattato per la progettazione e l’installazione di un impianto di allarme intrusione, prima di tutto dovrai procedere analizzando e valutando il luogo, i beni, le strutture e gli edifici da proteggere, per poi progettare e realizzare il più idoneo impianto per le esigenze che indica il cliente.

Poi sappiamo bene che spesso il cliente non è conscio di ciò che vuole in realtà e in quel caso spetta a noi assisterlo e fargli capire qual è la soluzione più idonea al suo caso.

Mi sono accorto che alcuni installatori (fortunatamente non molti) che eseguono impianti d’allarme, malauguratamente, non conoscono appieno il settore. Il crescente numero di furti nel periodo di crisi ha generato una richiesta sempre maggiore di questi impianti e non sempre ci sono installatori davvero specializzati.

A volte addirittura delegano la loro professionalità al rivenditore di materiale, che chiaramente è portato a cercare di piazzare il maggior numero di componenti per un proprio tornaconto economico e soprattutto:

  1. non è detto sia un esperto di impianti di allarme, ma potrebbe essere un rivenditore elettrico generico
  2. non è detto che faccia il sopralluogo e l’analisi al posto dell’installatore e quindi non potrà fornire una soluzione ad hoc

A costo di sembrare ripetitivo ribadisco che devi prendere visione del sito da proteggere ed individuare i punti critici e sensibili.

In questo modo potrai procedere con la determinazione del livello di prestazione necessario per il sistema di allarme (in un prossimo articolo parlerò del grado di sicurezza e del livello di prestazione).

Ti starai chiedendo se l’analisi di ogni minimo elemento è effettivamente necessaria, se non si vada forse incontro ad inutili e fantomatiche congetture che poi non trovano riscontro in maggiori prestazioni dell’impianto d’allarme.

La risposta è che tale analisi è indispensabile e guarda caso il sopralluogo e la valutazione sono espressamente prescritti dalla stessa norma CEI 79-3 (18 pagine su 92 significa che il 20% della norma è incentrato su questo aspetto).

Il normatore ha espressamente indicato che vengano fatte attente perizie e, soprattutto, ha ben pensato di definire le modalità e i parametri di tali valutazioni.

Quando si parla di impianti di sicurezza è inutile negare che un impianto a norma significa un impianto a regola d’arte e sicuro.

L’intero allegato G (10 pagine) riguarda gli aspetti da seguire nel sopralluogo tecnico che deve essere effettuato prima di procedere con la progettazione esecutiva dell’impianto. Tratta in particolare dei sistemi di rivelazione dell’effrazione e delle influenze che possono dare fastidio in base al punto di installazione.

In sostanza è una guida che elargisce suggerimenti fondamentali.

Ma quali sono le variabili da valutare secondo la norma?

Ecco un breve riepilogo degli aspetti che devi considerare:

  • I beni contenuti nell’area da proteggere (allegato B alla norma – 1 pagina).

Es. Se devi proteggere una gioielleria sarà ben diverso che proteggere un semplice appartamento.

  • L’edificio (allegato C alla norma – 2 pagine).

Es. Se dal balcone del vicino è possibile accedere all’edificio da proteggere, dovrai tenerne conto.

  • Altri fattori di influenza ovvero le condizioni che si possono verificare all’interno o all’esterno delle aree da proteggere (allegato D e allegato E alla norma – 5 pagine).

Es. Se nell’area c’è presenza di animali domestici, dovrai valutare l’utilizzo di idonei dispositivi che non generino falsi allarmi a causa dei movimenti del cane, del gatto, dell’iguana, ecc. (l’iguana rientra tra gli animali domestici? Chissà…)

Per spiegare meglio il concetto provo a fare un esempio sull’analisi dei beni.

Prova a pensare ad una gioielleria in cui sono presenti beni come orecchini, bracciali, collane e altri piccoli oggetti d’oro oppure di altri metalli pregiati che hanno queste caratteristiche:

  • sono facilmente trasportabili
  • sono facilmente smerciabili e commerciabili
  • hanno una forte attrattività per il ladro
  • aumentano il pericolo di rapina
  • hanno un valore in genere elevato

Senza contare che se vengono rubati possono generare un fermo dell’attività ma questo vale un po’ per la maggior parte delle attività commerciali che subiscono un furto.

Nel caso della gioielleria è facile capire che se realizzi un impianto che non rispetta neppure il livello minimo previsto dalla norma CEI 79-3 non sarà la scelta giusta… Anzi, forse non sarebbe neppure la scelta giusta quella di fare il livello base (livello di prestazione 1). Probabilmente servirà un impianto un po’ più sofisticato come previsto nel livello di prestazione 2.

E se invece i beni in questione fossero grandi elettrodomestici di un negozio?

In questo caso parlo di lavatrici, frigoriferi, condizionatori, TV, ecc.

Sono anch’essi beni che hanno un certo valore, anzi in certi casi può essere anche maggiore di un anello d’oro. Pensa ad esempio ad uno smart TV 4K da 70” di ultima generazione. E’ facile che costi svariate migliaia di euro (ben più di un semplice anello).

Questi sono beni che, pur presentando un’ottima facilità di smercio, sono ingombranti e pesanti.

Se ti trovassi quindi a dover proteggere un negozio che si trovasse al quarto piano forse potresti non essere così meticoloso come invece dovresti fare per la gioielleria al piano terra.

Potresti quindi realizzare un impianto ugualmente sicuro senza installare tutti i dispositivi che servono invece per la gioielleria.

Questo significa che potrai farti apprezzare e farti percepire come un professionista di consolidata esperienza che riuscirà a garantire un’installazione efficiente, certificata e conforme a tutte le normative del settore antintrusione.

E soprattutto, facendoti percepire come l’esperto, potrai non essere scelto solo per il prezzo.

Se il tuo impianto è cucito su misura per quel cliente e puoi garantire che lo tutela, non sarà più solo un deterrente alle intrusioni, ma una garanzia contro le effrazioni. E il cliente è facile che sia disposto a spendere qualcosa in più per un sistema sinonimo di sicurezza.

L’esecuzione del sopralluogo e del progetto è quindi fondamentale, ma devi farla in modo accurato.

Qui potresti sollevare l’obiezione “Eh, ma se poi non faccio io il lavoro, chi me lo paga tutto questo tempo?”.

Se non farai tu il lavoro è molto probabile che il motivo si legato al fatto che cliente non ti percepisce come l’esperto del settore al quale potrebbe affidare incondizionatamente la realizzazione del suo sistema di sicurezza.

Devi invece farti percepire dal cliente come “Il Professionista”.

Sarà il primo passo per fare in modo che non ti capiti ciò che è successo ad un tuo collega elettricista del quale ti riporto lo sfogo che postò qualche tempo fa sui social e nel quale esprimeva il suo rammarico per la perdita di un lavoro.

A mio avviso il rammarico più grande che doveva avere è quello di aver perso l’occasione di farsi percepire come l’esperto di impianti di allarme intrusione, di aver perso la possibilità di avere una recensione positiva per il lavoro svolto e di aver perso l’opportunità di usufruire del passaparola di un cliente soddisfatto.

Il riassunto delle sue parole è questo: “Oggi ho rifiutato di eseguire un impianto di allarme in cui avrei potuto guadagnare un bel po’. Il cliente ha fatto eseguire l’impianto elettrico e le predisposizioni dell’impianto di allarme ad un collega elettricista regolarmente abilitato. Io avrei solamente dovuto eseguire la posa dei cavi e il montaggio dell’impianto d’allarme. Dopo che il cliente ha accettato la mia offerta, ero pronto ad eseguire la posa dei cavi. Ad inizio lavori ho riscontrato che la predisposizione era stata eseguita malamente” – il termine usato era più forte, ma “malamente” rende comunque l’idea… – “Ho quindi dovuto rinunciare al lavoro, perdere il guadagno e impiegare inutilmente il mio prezioso tempo”.

Ora io mio domando: come è possibile che abbia redatto un preventivo senza aver eseguito un accurato sopralluogo?

E soprattutto… che figura ha fatto con il cliente col quale si era accordato che in cambio di XX euro gli avrebbe realizzato l’impianto di allarme ma poi invece si è tirato indietro?

Ed infine: potrebbe essere possibile, nella testa del cliente, che la responsabilità non venga imputata a colui che ha realizzato la predisposizione, bensì che venga affibbiata all’installatore che doveva realizzare l’impianto di allarme in cambio della somma pattuita ma che non è stato in grado di farlo?

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